Non mi piace quando....... concerto annullato e mancati rimborsi per chi aveva acquistato il biglietto...
Inviato: 29 apr 2025, 10:32
Nell'ultimo post che ho pubblicato ieri sui social, in cui annunciavo gli eventi in Austria del 2026, ho letto alcuni commenti e notato una discussione relativa al mancato rimborso dei biglietti di un concerto che era previsto lo scorso anno...... ma poi annullato dagli organizzatori....
I PUNTI FERMI:
Quando una società organizzatrice vende biglietti per un concerto o qualsiasi evento, stipula un vero e proprio contratto con ogni singolo acquirente. La vendita di un biglietto implica infatti che l'organizzatore si impegna formalmente a offrire il servizio promesso (il concerto o spettacolo) in cambio del corrispettivo pagato.
Se successivamente l'organizzatore non garantisce l'evento si configura una grave violazione contrattuale.
Inadempimento contrattuale.
L'organizzatore è responsabile, oltre al rimborso del prezzo dei biglietti, anche al risarcimento del danno conseguente subito dagli acquirenti (es.: spese di viaggio, vitto, alloggio e altri danni patrimoniali e non patrimoniali).
Oltre al prezzo del biglietto, i consumatori potrebbero richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell'evento promesso (cosiddetto "danno da vacanza rovinata" o comunque danno da frustrazione del contratto). Possono essere risarcite anche tutte quelle spese aggiuntive (viaggio, hotel, pasti, organizzazione logistica) sostenute dagli spettatori in previsione dell'evento poi annullato.
Dal punto di vista etico e di buona fede contrattuale (principio fondamentale del diritto), il rimborso dovrebbe essere automatico e immediato, senza che il pubblico debba richiederlo. Ogni ritardo o complicazione è ulteriormente lesiva degli interessi dei consumatori.
La prassi che impone agli spettatori di attivarsi personalmente per ottenere il rimborso, oltre a rappresentare un'inutile barriera burocratica, non rispetta il principio di correttezza e buona fede, e potrebbe configurare un'ulteriore scorrettezza perseguibile dalle autorità competenti.
Singolarmente è complicato..... ma tutti insieme..... si può.....
I PUNTI FERMI:
Quando una società organizzatrice vende biglietti per un concerto o qualsiasi evento, stipula un vero e proprio contratto con ogni singolo acquirente. La vendita di un biglietto implica infatti che l'organizzatore si impegna formalmente a offrire il servizio promesso (il concerto o spettacolo) in cambio del corrispettivo pagato.
Se successivamente l'organizzatore non garantisce l'evento si configura una grave violazione contrattuale.
Inadempimento contrattuale.
L'organizzatore è responsabile, oltre al rimborso del prezzo dei biglietti, anche al risarcimento del danno conseguente subito dagli acquirenti (es.: spese di viaggio, vitto, alloggio e altri danni patrimoniali e non patrimoniali).
Oltre al prezzo del biglietto, i consumatori potrebbero richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell'evento promesso (cosiddetto "danno da vacanza rovinata" o comunque danno da frustrazione del contratto). Possono essere risarcite anche tutte quelle spese aggiuntive (viaggio, hotel, pasti, organizzazione logistica) sostenute dagli spettatori in previsione dell'evento poi annullato.
Dal punto di vista etico e di buona fede contrattuale (principio fondamentale del diritto), il rimborso dovrebbe essere automatico e immediato, senza che il pubblico debba richiederlo. Ogni ritardo o complicazione è ulteriormente lesiva degli interessi dei consumatori.
La prassi che impone agli spettatori di attivarsi personalmente per ottenere il rimborso, oltre a rappresentare un'inutile barriera burocratica, non rispetta il principio di correttezza e buona fede, e potrebbe configurare un'ulteriore scorrettezza perseguibile dalle autorità competenti.
Singolarmente è complicato..... ma tutti insieme..... si può.....